(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 33 del 13 agosto 2008

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

                             Istituzione



   1.  Ai  sensi  dell'art.  7, comma 3, dello Statuto speciale della
Regione   autonoma   Friuli-Venezia   Giulia,   approvato  con  legge
costituzionale  31  gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, dal 1
gennaio  2009  e'  istituito  nella  Provincia  di  Udine  il  Comune
denominato  Campolongo  Tapogliano  mediante  fusione  dei  Comuni di
Campolongo  al  Torre  e  Tapogliano,  con  capoluogo a Campolongo al
Torre.
   2.  Il Comune di Campolongo Tapogliano e' costituito dai territori
dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.
   3. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio
2006,  n.  1  (Principi  e  norme  fondamentali del sistema Regione -
autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), lo statuto del Comune di
Campolongo  Tapogliano  prevede  che  alle comunita' di origine siano
assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle note qui pubblicate e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n.
          18,  come da ultimo modificato dall'art. 85, comma 1, della
          legge  regionale  n. 30/1992, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e' operato il rinvio.
             Restano  invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  7  dello Statuto speciale della
          Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge
          costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' il seguente:
             «Art. 7. - La Regione provvede con legge:
              1)  all'approvazione  dei  bilanci  di previsione e dei
          rendiconti consuntivi;
              2)  alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei
          prestiti indicati nell'art. 52;
              3)    all'istituzione   di   nuovi   Comuni   ed   alla
          modificazione  della  loro  circoscrizione e denominazione,
          intese le popolazioni interessate.».
             - Il  testo dell'art. 28 della legge regionale 9 gennaio
          2006, n. 1, e' il seguente:
             «Art.   28   (Fusioni   di  Comuni).  -  1.  La  fusione
          costituisce  lo  sviluppo  dei  processi  di collaborazione
          istituzionale      rappresentati     dalle     associazioni
          intercomunali e dalle unioni di Comuni.
             2. In attuazione della volonta' dei Comuni interessati e
          sentite  le  popolazioni  interessate  mediante  referendum
          popolari  consultivi,  la  legge  regionale  che dispone la
          fusione   prevede   che   alle  comunita'  d'origine  siano
          assicurate adeguate forme di partecipazione e decentramento
          dei servizi.
             3.  Nei  Comuni  oggetto  di  fusione,  lo  statuto puo'
          prevedere  l'istituzione  di  municipi, disciplinando anche
          l'organizzazione  e  le  funzioni e potendo prevedere anche
          organi  eletti a suffragio universale diretto. Si applicano
          agli  amministratori dei municipi le norme che disciplinano
          lo   status   degli  amministratori  dei  Comuni  con  pari
          popolazione.».